Si informa la cittadinanza che, con Delibera di Consiglio Comunale, è stato ufficialmente approvato il nuovo Regolamento per la Definizione Agevolata.
Questa misura permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente beneficiando di condizioni di favore per il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali non versate.
Chi può presentare domanda?
Possono accedere alla misura tutti i contribuenti che hanno pendenze tributarie o patrimoniali notificate entro il periodo di riferimento indicato nel testo integrale del regolamento (riportato come allegato in calce) e di seguito riassunto e suddiviso in parti.
PARTE I – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva
Disciplina la possibilità per i contribuenti di chiudere debiti pregressi verso il Comune (dal 2000 al 2023 derivanti da ingiunzioni di pagamento o da accertamenti esecutivi) pagando solo:
• il capitale
• le spese di notifica ed esecuzione (escludendo in gran parte sanzioni e interessi)
Il contribuente può aderire tramite domanda e scegliere tra:
• pagamento in unica soluzione
• pagamento rateale (fino a 18 rate)
Effetti principali:
• sospensione delle procedure esecutive
• blocco di nuove azioni cautelari
• obbligo di rinunciare ai contenziosi pendenti
Se non si paga correttamente, la definizione perde efficacia e quanto versato resta come acconto.
PARTE II – Definizione agevolata delle liti pendenti
Riguarda le controversie tributarie ancora in corso al 1° gennaio 2026.
Il contribuente può chiudere la lite:
• pagando solo il tributo (senza sanzioni in molti casi)
• pagando una percentuale ridotta per le sanzioni
Caratteristiche principali:
• vale per tutti i gradi di giudizio (anche Cassazione)
• domanda da presentare entro il 28/02/2027
• possibilità di rateizzazione fino a 20 rate
Effetti:
• sospensione del processo
• estinzione della controversia dopo il pagamento
PARTE III – Conciliazione agevolata dei ricorsi
Introduce la possibilità di chiudere le controversie tramite accordo conciliativo tra Comune e contribuente.
Vantaggi:
• sanzioni fortemente ridotte (a 1/18 del minimo)
• possibilità di definire rapidamente il contenzioso
La conciliazione:
• si applica alle liti pendenti al 1° gennaio 2026
• deve essere conclusa entro il 28/02/2027
PARTE IV – Regolarizzazione omessi versamenti rateali
Riguarda chi ha già una rateizzazione ma:
• non ha pagato alcune rate successive alla prima, scadute alla data del 01/01/2026
È possibile regolarizzare:
• pagando solo l’imposta (senza sanzioni)
Modalità:
• pagamento entro il 30/05/2026
• rateizzazione fino a 20 rate
Se non si perfeziona la regolarizzazione:
• il Comune riprende la riscossione coattiva
PARTE V – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Riguarda:
• mancati pagamenti (2021–2024)
• dichiarazioni omesse o errate (2000–2024), soprattutto per IMU e TARI
Condizioni agevolate:
• si paga solo il tributo (no sanzioni e interessi)
• obbligo di presentare eventuali dichiarazioni mancanti
Modalità:
• unica soluzione o fino a 12 rate
• domanda entro il 28/02/2027
Se non si rispettano i pagamenti:
• la definizione decade
• il Comune procede con accertamento e riscossione
Documentazione: Il testo completo del Regolamento è presente tra gli allegati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Ragioneria negli orari di apertura al pubblico o tramite i canali telematici istituzionali.
Si ringrazia la cittadinaza della collaborazione.